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Autorizzazione Unica Ambientale

L’A.U.A. è in vigore da giugno 2013 e sostituisce fino a 7 autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente. E’ regolata dal D.P.R. 13.03.2013 n. 59 che fornisce le linee guida per la richiesta e l’emissione dell’autorizzazione.
Unitamente al DPR n. 59/2013, per quanto concerne gli scarichi idrici, anche il D.P.R. 19.10.2011 n. 227 regola l’emissione di tale autorizzazione. In questo DPR vengono individuate una serie di attività produttive che, in caso rispettino i parametri analitici indicati in tabella 1 dell’allegato A e siano indicati in tabella 2 dell’allegato A non necessitano di autorizzazione poiché assimilabili a reflui domestici.

Il Dlgs 152/2006 all’articolo 124 comma 1 recita:  Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Il comma 4 specifica:  In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito.
Di fatto il DPR 227/2011 assimila il refluo di determinate attività produttive alle acque reflue domestiche, tali reflui per cui sono “sempre ammessi” e non necessitano di autorizzazione.
In questo caso Valle Orba Depurazione S.r.l. richiede che venga compilato il modulo Dichiarazione di assimilabilità di acque reflue industriali ad acque reflue domestiche e che venga allegato un certificato analitico comprendente almeno i parametri indicati all’Allegato A tabella 1 del DRP 227/2011. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla richiesta dell’A.U.A. in caso si presenti per richiedere altre autorizzazioni oppure, in assenza di richiesta di altre autorizzazioni dovrà essere inviato tramite mail certificata all’indirizzo: valleorbadepurazione@legalmail.it

Nel caso particolare in cui l’attività della ditta non fosse indicata all’interno della tabella 2 dell’allegato A del DPR 227/2011 ma tale insediamento produttivo non utilizzi acqua nel processo produttivo, o nel lavaggio dei macchinari e in qualsivoglia altra attività legata al processo e nell’insediamento siano presenti solamente i servizi igienici si potrà seguire l’iter spiegato pocanzi e comportarsi come in presenza di una attività presente nell’Allegato A tabella 1 del DRP 227/2011 e al punto ove si richiede il numero inserire la dicitura: ” Solo scarico di servizi igienici”.

Ultima modifica: 15 Gennaio 2021 alle 14:32
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